Cambia la regolamentazione sui voli no-show

Prenotare, volare, soggiornare, tips & tricks
Rispondi
Avatar utente
chiaraweb
Captain
Captain
Messaggi: 13676
Iscritto il: ven feb 14, 2014 1:59 pm
Località: Aviano IT

Sapevate??
http://www.ttgitalia.com/stories/traspo ... ancellare/



Se il cliente acquista un biglietto aereo andata/ritorno e perde il primo volo, non può vedersi cancellare anche il secondo. Ad affermarlo è una sentenza del Consiglio di Stato, che si è pronunciato sulla regola 'no show', adottata nel corso del tempo da diverse compagnie aeree.
Pubblicità

La norma prevedeva che, nel caso in cui il passeggero non si fosse presentato per il volo di andata, non avrebbe potuto usufruire neanche del ritorno. Una clausola, come si legge sul quotidiano la Repubblica, che era stata al centro di una serie di scambi di carte bollate e ricorsi da parte di Alitalia.

La sentenza definitiva
Ora arriva la parola fine: il pronunciamento del Consiglio di Stato chiude definitivamente la questione, tagliando la strada a tutte le compagnie che volessero adottare una politica di questo tipo.

Bisogna aggiungere, tuttavia, che (come sottolinea sempre il quotidiano), la scorsa primavera erano già state cambiate le norme: in caso di no show alla partenza, si poteva comunque effettuare il ritorno chiamando il call center di Alitalia prima del volo o entro le 24 ore successive al decollo.


Nella sentenza di AZ si legge:
Alitalia SAI ha riferito che, a partire da maggio 2015, i passeggeri che, per qualsiasi motivo, non avessero usufruito
o non intendessero più usufruire del volo di andata di un biglietto A/R, avrebbero potuto effettuare comunque il volo di
ritorno - a condizioni invariate (e, dunque, senza alcuna maggiorazione di prezzo) - previa comunicazione di tale
intenzione ad Alitalia SAI, tramite apposita numerazione telefonica non a sovrapprezzo, entro le 24 ore successive
all’orario di partenza del volo di andata inutilizzato e, comunque, almeno due ore prima della partenza del volo che si
intendeva utilizzare. Se il passeggero non avesse effettuato la suddetta comunicazione o l’avesse effettuata dopo i
termini indicati, Alitalia SAI, in caso di disponibilità di posti sul volo in questione, si sarebbe riservato il diritto di
richiedere il pagamento di un importo pari alla differenza tra il prezzo pagato per il biglietto precedentemente
acquistato e il prezzo più elevato applicabile all’itinerario modificato al momento della remissione del biglietto.


qui la sentenza in pdf
http://www.ioconsumatore.eu/wp-content/ ... w-rule.pdf


Ma questa cosa in che modo ci viene incontro?? solo sui voli acquistati in Italia con AZ? (e lo sono anche i voli premio tecnicamente)
There are no foreign lands, it is the traveler only who is foreign.
guglia2000
Blue
Blue
Messaggi: 79
Iscritto il: gio ago 27, 2015 5:03 pm

Interessa solo chi ha comprato un biglietto in agenzia in Italia o su internet se hai la residenza in Italia.
Tutte le compagnie aeree.
Certamente anche per i biglietti premio

Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
teidmor
Silver
Silver
Messaggi: 693
Iscritto il: ven apr 04, 2014 2:24 pm

guglia2000 ha scritto:Interessa solo chi ha comprato un biglietto in agenzia in Italia o su internet se hai la residenza in Italia.
Tutte le compagnie aeree.
Certamente anche per i biglietti premio

Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Anche agenzia on line? Una OTA per capirci?

Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
guglia2000
Blue
Blue
Messaggi: 79
Iscritto il: gio ago 27, 2015 5:03 pm

Direi proprio di si. La sentenza si fonda sul codice del consumo, quindi il passeggero che acquista da una OTA, se la compagnia aerea dovesse rifiutare l'imbarco del volo di ritorno in caso di no-show, può fare valere il proprio diritto in un tribunale italiano il quale dovrebbe interpretare il codice del consumo così come interpretato da questa sentenza.
Ovviamente queste sono riflessioni generiche dopo la lettura della sentenza, tuttavia certamente il tema deve essere approfondito.

Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Avatar utente
chiaraweb
Captain
Captain
Messaggi: 13676
Iscritto il: ven feb 14, 2014 1:59 pm
Località: Aviano IT

Ok ma allora non significa che la compagnia cambia sistema e mi tiene valido il biglietto...
significa che io DOPO posso fare causa e vincerla??
There are no foreign lands, it is the traveler only who is foreign.
Dupont72
Silver
Silver
Messaggi: 620
Iscritto il: ven set 05, 2014 7:03 pm

Appena chiamato il call center: ho chiesto se potevo fare un no-show su un volo cta ams. Mi hanno risposto di sì: l'importante che venga comunicato nel periodo compreso tra 24 ore prima del volo di andata che non si effettua e 24 ore prima del volo di ritorno.
Avatar utente
chiaraweb
Captain
Captain
Messaggi: 13676
Iscritto il: ven feb 14, 2014 1:59 pm
Località: Aviano IT

Dupont72 ha scritto:Appena chiamato il call center: ho chiesto se potevo fare un no-show su un volo cta ams. Mi hanno risposto di sì: l'importante che venga comunicato nel periodo compreso tra 24 ore prima del volo di andata che non si effettua e 24 ore prima del volo di ritorno.
Quindi basta che uno chiama e dice che ha perso il volo e il volo di ritorno è salvo!?
(non importa il motivo insomma)
There are no foreign lands, it is the traveler only who is foreign.
Dupont72
Silver
Silver
Messaggi: 620
Iscritto il: ven set 05, 2014 7:03 pm

Così mi hanno detto e così sembra: sempre call center Alitalia però è! Qualcun'altro può chiamare e chiedere?
Rispondi